Sez. 1, Sentenza n. 2078 del 26/02/1998 (Rv. 513043 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Ordine alla parte di produrre documenti - Ammissibilità - Limiti - Nel caso di appello avverso sentenze non definitive - Sussistenza - Nel caso di appello avverso sentenze definitive - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
Il potere del giudice d'appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti (oltre che di acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado) è da ritenere limitato all'ipotesi dell'impugnazione contro sentenze non definitive, e non è esercitabile nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, nel quale la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, in particolare per quanto riguarda l'appellato contumace, che non costituendosi esercita un diritto garantitogli dalle norme del codice di rito, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 123 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)