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Sez. 3, Sentenza n. 4845 del 29/03/2003 (Rv. 561608 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Esclusione - Condizioni - Beni ereditari - Possesso (o compossesso) materiale del chiamato - Inventario nel termine stabilito, ovvero rinunzia all' eredità - Omissione - Conseguenze - Erede puro e semplice, "ope legis" (art. 485 cod. civ.) - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561608-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE

L'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)