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Sez. 4, Sentenza n. 35521 del 27/04/2015 Ud. (dep. 25/08/2015) Rv. 264404 - 01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Forma - Telefax - Validità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264404-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

L'atto di rinuncia all'impugnazione trasmesso alla cancelleria del giudice "ad quem" via telefax è affetto da invalidità, dovendosi rispettare per la sua presentazione le forme di cui all'art. 589, comma terzo, cod. proc. pen. - tra le quali non è contemplata l'utilizzazione del fax - idonee a garantire sia la provenienza della rinuncia dal soggetto legittimato sia la sua conformità all'originale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)