Sez. 3, Sentenza n. 5312 del 17/02/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 153940 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - MISURA DI SICUREZZA - PROSTITUZIONE - MISURE DI SICUREZZA - ART. 538 COD. PEN. - APPLICABILITÀ AI DELITTI PUNITI DALL'ART. 3 N. 3, N. 4, N. 5, N. 8 LEGGE N. 75 DEL 1978.*
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - MISURA DI SICUREZZA - PROSTITUZIONE - MISURE DI SICUREZZA - ART. 538 COD. PEN. - APPLICABILITÀ AI DELITTI PUNITI DALL'ART. 3 N. 3, N. 4, N. 5, N. 8 LEGGE N. 75 DEL 1978.*
L'applicazione della misura di sicurezza detentiva, prevista dall'art. 538 cod. pen., è obbligatoria per i delitti disciplinati dall'art. 3 n. 3, n. 4, n. 5, n. 8 della l. 20 febbraio 1958 n. 75. La legge n. 75/1958 ha infatti sostituito e punito, con maggiore severità le ipotesi tipiche già regolate dagli artt. 532, 533, 534, 535 e 536 cod. pen.. (Conf. Mass n 151753, 134324, 131959, 128554, 128124, 125058, 125036, 116834, 107392 ed ivi citate; V. Mass. N. 141944, 131960 nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 25 cost.; V. Mass n 134164 per l'inapplicabilità dell'art. 538 cod. pen. al tentativo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 538, Legge 20/02/1978 num. 75 art. 3 com. 3, Legge 20/02/1978 num. 75 art. 3 com. 4, Legge 20/02/1978 num. 75 art. 3 com. 5, Legge 20/02/1978 num. 75 art. 3 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)