Sez. L, Sentenza n. 4060 del 13/06/1983 (Rv. 429021 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE CONTRATTUALE DELLE MANSIONI DI CIASCUNA CATEGORIA E DI POSIZIONI DIFFERENZIATE PER QUALIFICHE E GRADI - LEGITTIMITÀ - CONSEGUE - OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORATORI ADDETTI AD UNITÀ DI CENTRALE TERMICA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DETERMINAZIONE CONTRATTUALE DELLE MANSIONI DI CIASCUNA CATEGORIA E DI POSIZIONI DIFFERENZIATE PER QUALIFICHE E GRADI - LEGITTIMITÀ - CONSEGUE - OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORATORI ADDETTI AD UNITÀ DI CENTRALE TERMICA.*
L'art. 2095 cod. civ., pur prevedendo tre categorie fondamentali di lavoratori subordinati (dirigenti, amministrativi o tecnici, impiegati ed operai), consente di determinare contrattualmente le mansioni specifiche tipiche di ciascuna categoria e - nell'ambito della stessa categoria - di porre posizioni differenziate per qualifiche e gradi, ai sensi dell'art. 96 disp. Att. Stesso codice, secondo l'importanza dell'impresa. Le previsioni del contratto collettivo che dispongono un quadro più articolato delle mansioni dei dipendenti di un'impresa vincolano pertanto il giudice, il quale ha l'Obbligo di attenersi ai requisiti previsti da tali pattuizioni contrattuali, che riflettono la volontà delle parti collettive e la loro specifica esperienza nel settore e nella particolare organizzazione aziendale, senza che gli sia consentito ricorrere a criteri diversi per verificare l'esattezza della qualifica attribuita. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva respinto la domanda dei lavoratori, i quali, preposti, come conduttori, ad unità di centrale termica avente determinate caratteristiche tecniche, pretendevano, alla stregua dei contratti collettivi del 1973 e del 1976, di essere inquadrati nella cat. B/s anziché nella cat. B/1). (Conf 1515/81, mass n 412172).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Contr. Coll. 29/05/1973, Contr. Coll. 01/07/1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)