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Sez. 3 - , Ordinanza n. 10589 del 04/05/2018 (Rv. 648598 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE | Telegramma proveniente dall'apparente mittente - Non contestazione - Efficacia di scrittura privata - Configurabilità - Onere probatorio del mittente - Insussistenza.
Stato
decisa il 2018-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648598-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE

Ai fini dell'efficacia probatoria del telegramma quale scrittura privata, siccome prevista dall'art. 2705 c.c., il legislatore, nell'intento di favorire la rapidità dell'incontro di volontà negoziali fra persone distanti, ha inteso prendere in considerazione l'ipotesi normale secondo cui il telegramma proviene dall'apparente mittente con la conseguenza che, solo in caso in cui ciò sia contestato, il mittente medesimo è tenuto, ove intenda valersene quale scrittura privata, a fornire la prova delle condizioni, poste dal citato art. 2705 c.c., mentre, ove nessuna contestazione vi sia stata circa la provenienza del telegramma, il documento ha a tutti gli effetti il valore di scrittura privata, senza che il mittente sia tenuto a dare alcuna ulteriore prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)