Sez. 1, Sentenza n. 251 del 06/02/1970 (Rv. 345086 - 01)
FALLIMENTO - APPALTO - SCIOGLIMENTO - PRESUPPOSTI - INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - DOMANDA DEL COMMITTENTE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOPRAVVENIENZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO - APPALTO - SCIOGLIMENTO - PRESUPPOSTI - INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - DOMANDA DEL COMMITTENTE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOPRAVVENIENZA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - IRRILEVANZA.*
In caso di fallimento dell'appaltatore, l'art 81 della legge fallimentare, secondo cui il contratto si scioglie (salva la facolta del curatore di subentrare, eccezionalmente nel rapporto) senza diritto del committente al risarcimento di danni si applica quando il contratto stesso si trovi in corso di regolare esecuzione o quando pur essendosi l'appaltatore gia reso inadempiente ai suoi obblighi, il committente non abbia prima del fallimento, proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto. Ove, invece, una tale domanda sia stata proposta, il sopravvenuto fallimento non impedisce la risoluzione del contratto, ne esclude il diritto del committente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Legge Falliment. art. 81, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 81, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)