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Sez. 1, Sentenza n. 3529 del 29/05/1980 (Rv. 407369 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - APPALTO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 81 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1980-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407369-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - APPALTO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 81 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - PORTATA.*

L'art 81 legge fallimentare, che regola gli effetti del fallimento sul contratto d'appalto disponendo lo scioglimento e non la risoluzione del contratto, va inteso nel senso che il fallimento fa cessare ex nunc l'efficacia del vincolo senza attribuire al committente il diritto di ottenere il risarcimento dei danni per tale scioglimento, fermi restando gli effetti gia prodottisi. (Conf 251/70, mass n 345086; (Conf 1986/64; (Conf 2684/61).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 81, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)