Sez. U, Sentenza n. 8081 del 01/07/1992 (Rv. 477980 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere | Controversie con convenuto straniero - Sussistenza della giurisdizione italiana - Condizioni - Esistenza dei criteri di collegamento previsti dall'art. 4 cod. proc. civ. - Necessità - Controversie con convenuto italiano o promosse da un italiano contro altro italiano, anche se residente all'estero - Sussistenza della giurisdizione italiana qualunque sia l'oggetto della controversia.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere
La giurisdizione italiana è condizionata all'esistenza dei momenti di collegamento tra la lite ed il giudice italiano stabiliti dall'art. 4 cod. proc. civ. soltanto nel caso che il convenuto sia straniero. Per le cause promosse da uno straniero contro un italiano o da un italiano contro un altro italiano, anche se residente all'estero, qualunque ne sia l'oggetto - e pertanto anche se attengano all' esecuzione di un contratto stipulato all'estero - vale il principio che il cittadino può sempre, e senza riserve, essere convenuto davanti ai giudici italiani.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)