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Sez. 5, Sentenza n. 26856 del 21/12/2009 (Rv. 610821 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Irregolare funzionamento degli uffici finanziari - Proroga ex art. 1 del d.l. n. 498 del 1961 - Riferibilità ai termini sostanziali e processuali a favore dell'ufficio e del contribuente - Computo - Provvedimento relativo alla rilevazione dell'insorgenza del fenomeno - Successivo provvedimento di accertamento della sua durata - Distinzione - Necessità - Proroga legislativa - Decorrenza - Riferimento al secondo provvedimento.
Stato
decisa il 2009-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610821-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

La proroga dei termini tributari per l'ipotesi di mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari a causa di eventi di carattere eccezionale, prevista dagli artt. 1 e 3 del d.l. 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è riferita a tutti i termini - sostanziali e processuali, a favore sia dell'Ufficio che del contribuente - e, ai fini del computo, il provvedimento relativo alla rilevazione dell'insorgenza del fenomeno deve essere tenuto distinto da quello di accertamento della sua durata, non necessariamente prevedibile all'inizio, con la conseguenza che - per logica e per necessità di certezza dei rapporti giuridici - la proroga legislativa va riconnessa esclusivamente alle determinazioni del secondo provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 3 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)