diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 44399 del 28/09/2011 Ud. (dep. 30/11/2011) Rv. 251324 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni o di igiene del lavoro - Procedura di estinzione prevista dal d.lgs. n. 758 del 1994 - Mancato espletamento dovuto alla sopravvenuta dichiarazione di fallimento del contravventore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251324-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del contravventore, ammesso alla procedura di estinzione dei reati antinfortunistici o in materia di igiene del lavoro (art. 24, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), non costituisce impedimento rilevante, idoneo a giustificare il mancato espletamento della procedura estintiva. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il fallimento della società era intervenuto prima della scadenza del termine di adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, ha precisato che sono da considerarsi irrilevanti impedimenti di fatto o preclusioni non giuridicamente stabilite).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)