Sez. 3, Sentenza n. 8372 del 11/01/2008 Ud. (dep. 25/02/2008) Rv. 239279 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Procedura di definizione introdotta dal D.Lgs. n. 758 del 1994 - Prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza - Ottemperanza del contravventore - Condizione di punibilità - Conseguenze.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, l'inottemperanza da parte del contravventore alle prescrizioni di regolarizzazione impartite dall'organo di vigilanza a norma del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, costituisce una condizione di punibilità. Ne consegue che è onere del giudice accertare se il contravventore abbia omesso di ottemperare alla prescrizione per negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di norme regolamentari ovvero se sia stato impossibilitato a ottemperare per caso fortuito o per forza maggiore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)