Sez. 7, Ordinanza n. 10083 del 25/11/2016 Cc. (dep. 01/03/2017) Rv. 269209 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Estinzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Procedura prevista dall'art. 24 D.Lgs. n. 758 del 1994 - Condizioni - Inosservanza - Causa di forza maggiore - Nozione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Nelle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ricorre un'ipotesi di forza maggiore, che scusa l'inosservanza degli adempimenti cui è condizionata l'estinzione del reato ad esito della procedura di cui all'art. 24 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, esclusivamente nel caso in cui l'interessato versi in uno stato patologico di tale gravità da determinarne, per tutta la durata, un'assoluta incapacità di intendere e di volere, in grado di impedirgli anche solo di dare disposizioni ad altri per l'adempimento. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto insufficiente ad integrare l'invocata causa di forza maggiore, impediente il versamento della somma dovuta in sede amministrativa ex artt. 21, comma secondo, e 24, comma primo, D.Lgs. cit., la mera deduzione della diagnosi di una periartrite con deficit motori, senza allegazione e prova dell'incidenza della stessa sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, che peraltro aveva dato ottemperato alle prescrizioni dell'organo di vigilanza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)