Sez. L, Sentenza n. 12205 del 03/07/2004 (Rv. 574081 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Ipotesi di estinzione delle sanzioni amministrative prevista dall'art. 1 della legge n. 662 del 1996 - Ambito di applicazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La declaratoria di estinzione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 35 legge n. 689 del 1981, prevista dall'art. 1 comma duecentoventiduesimo della legge n. 62 del 1996 in caso di pagamento di quanto dovuto per contributi, sanzioni e somme aggiuntive, si riferisce solo alle violazioni consistenti nell'omissione parziale o totale del versamento contributivo, e non anche alle altre violazioni indicate dal comma settimo dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, che consistono in comportamenti illeciti connessi ad un rapporto di lavoro e aventi solo una indiretta ed eventuale connessione con il pagamento dei contributi.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 222 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)