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Sez. L, Sentenza n. 14727 del 02/10/2003 (Rv. 567314 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Evasione e omissione contributiva - Differenza - Omissione del solo pagamento - Evasione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567314-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art 1, comma duecentodiciassette, legge 23 dicembre 1996 n. 662 va interpretato nel senso che sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente, effettuando la denunzia annuale all'Inps le registrazioni obbligatorie ed effettui la denunzia annuale all'Inps, dalle quali l'istituto può desumere l'ammontare dei contributi dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa; viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 22 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 05/01/1953 num. 4, DPR 30/06/1959 num. 1124 art. 20, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 30 CORTE COST., Legge 04/08/1978 num. 467 art. 4, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)