Sez. L, Sentenza n. 9719 del 10/05/2005 (Rv. 581076 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Condono previdenziale del 1996 - Ambito di applicazione - Obbligazioni per sanzioni amministrative connesse alla violazione delle norme sul collocamento - Inclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE
In base alla lettera ed alla "ratio" della norma (costituita dall'esigenza di incentivare la regolarizzazione del lavoro dipendente) deve ritenersi che la sanatoria prevista dall'art. 1, comma duecentotrentesimo, della legge n. 662 del 1996, e conseguente alla regolarizzazione contributiva, ha per oggetto anche le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connesse alla violazione delle norme sul collocamento.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)