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Sez. 3, Sentenza n. 5449 del 14/03/2006 (Rv. 588006 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA | Contratto soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 450 del 1985 - Eliminazione convenzionale del tetto quantitativo di responsabilità per l'ipotesi di dolo del vettore - Estensione della stessa anche all'ipotesi di colpa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588006-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA

L'elemento soggettivo dell'illecito - sia contrattuale che extracontrattuale - si articola nei due concetti, del tutto eterogenei, di dolo e di colpa, essendo il primo un atteggiamento psicologico intenzionalmente diretto alla lesione dell'altrui diritto e la seconda viceversa, una condizione soggettiva caratterizzata, al di là delle possibili variazioni di intensità, dalla non volontarietà del fatto dannoso; ne consegue che i due stati soggettivi rilevano, di norma, in modo diverso, e che la relativa, piena equiparazione, lungi dal rispondere ad un principio generale dell'ordinamento, è eccezionale, e come tale necessita di una previsione espressa in tal senso e non è suscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva interpretato il patto contrattuale prevedente, all'interno di un contratto di trasporto di cose soggetto alla disciplina originaria dettata dalla legge n. 450 del 1985, la rimozione del limite quantitativo di responsabilità del debitore per il caso di dolo del vettore, che la limitazione quantitativa della responsabilità fosse da considerare inoperante anche nell'ipotesi - verificatasi nella specie - della colpa grave).

Riferimenti normativi: Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1128, Cod. Civ. art. 1201, Cod. Civ. art. 1229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)