Sez. 1, Sentenza n. 4614 del 06/03/2015 (Rv. 634925 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Programmi costruttivi di edilizia residenziale - Localizzazione - Caratteri - Fissazione del termine di compimento delle opere - Nel provvedimento di adozione o di assegnazione delle aree - Necessità - Omissione - Illegittimità - Natura usurpativa dell'occupazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI
In tema di espropriazione di pubblica utilità, nel programma costruttivo di edilizia residenziale inerente alla localizzazione - che non è equiparabile al piano di zona, a cui è alternativo ed autonomo in quanto soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica - l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, impone che i termini stabiliti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 siano fissati nel provvedimento di adozione, o, al più tardi, in quello di assegnazione delle aree, dovendosi ritenere, in mancanza, l'illegittimità e, dunque, la natura usurpativa dell'occupazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)