Sez. U, Ordinanza n. 2688 del 07/02/2007 (Rv. 594286 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione di risarcimento del danno da comportamenti materiali - Riparto di giurisdizione - Dichiarazione di pubblica utilità - Mancata fissazione dei termini - Occupazione usurpativa - Sussistenza - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia urbanistica ed edilizia, la giurisdizione (residuale) del giudice ordinario è invocabile solo quando i comportamenti materiali dell'amministrazione, comportanti immissione in possesso del fondo privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, si siano prodotti in carenza di dichiarazione di p.u. - fattispecie rientranti nella categoria di occupazioni illegittime, convenzionalmente denominate "usurpative" -, in particolare ove il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia radicalmente nullo, per non contenere l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera, richiesta dall'art.13 della legge 2359 del 1865, e rispondente alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42, terzo comma, Cost.), di limitare il potere discrezionale della P.A., al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato, nonché all'ulteriore finalità di tutelare l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per l'interesse generale, per evidenti ragioni di serietà dell'azione amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 08/07/1990 num. 241 art. 23, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 42 com. 3, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)