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Sez. U, Sentenza n. 136 del 09/01/1993 (Rv. 480191 - 01)

Professionisti - Albo professionale - In genere | Formazione dell'albo degli psicologi - Commissario nominato ai sensi dell'art. 31 della legge n. 56 del 1989 - Natura di organo straordinario di amministrazione attiva dello Stato - Assistenza e patrocinio legale - Estensione del regime previsto "ex lege" per le amministrazioni statali - Notifica della sentenza al fine del decorso del termine breve per l'impugnazione.
Stato
decisa il 1993-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480191-01

Professionisti - Albo professionale - In genere

Il commissario nominato - ai sensi dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 e in sede di prima applicazione della stessa legge - per la formazione dell'albo degli psicologi ha natura di organo straordinario di amministrazione attiva dello Stato e, pertanto, può avvalersi del regime processuale di assistenza e patrocinio legale previsto "ex lege" per le amministrazioni statali, senza necessità di mandato ed esclusa l'applicabilità dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, che riguarda la difesa di enti diversi dallo Stato; con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del r.d. citato, la sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere notificata (allo stesso commissario) presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)