Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 30/08/1996 (Rv. 499413 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE | Psicologi - Albo - Istituzione - Commissario straordinario all'uopo nominato regionalmente ex art. 31 legge n. 56 del 1986 - Domanda iscrizione all'albo - Rigetto - Ricorso - Notifica al Commissario straordinario - Presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato - Necessità.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE
In tema di iscrizione all'albo professionale degli psicologi, il ricorso contro il provvedimento con cui il commissario, nominato regionalmente dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 (in sede di prima applicazione della legge), rigetti la domanda di iscrizione va notificato al commissario presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, ex art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260 (e risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 1967 n. 97), atteso che il detto commissario è organo (ancorché straordinario) dell'amministrazione statale e che gli spettano, quindi, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del R.D. citato.
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 31, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)