Sez. L, Sentenza n. 4030 del 15/04/1991 (Rv. 471676 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Rinuncia depositata dopo la notificazione delle conclusioni del P.M. - Operatività - Esclusione.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
La rinuncia al regolamento di competenza non è operante ove depositata dopo la notifica delle conclusioni del pubblico ministero ai sensi dell'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)