Sez. L, Sentenza n. 388 del 01/02/1975 (Rv. 373631 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTO DI MANSIONI, QUALIFICA, CATEGORIA - IRRILEVANZA - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA ALL'ATTO DEL PASSAGGIO DI CATEGORIA - NOVAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - MUTAMENTO DI MANSIONI, QUALIFICA, CATEGORIA - IRRILEVANZA - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA ALL'ATTO DEL PASSAGGIO DI CATEGORIA - NOVAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
Le vicende evolutive interne del rapporto di lavoro, che non presentino i requisiti soggettivi ed oggettivi della novazione, in essi compresi i mutamenti di mansioni, di qualifica e di categoria, non incidono sulla continuita ed unicita del rapporto stesso; ne la prova dell'intento novativo puo essere desunta dalla corresponsione dell'indennita di anzianita al momento del passaggio di categoria, in quanto le clausole dei contratti collettivi che prevedono l'interruzione automatica del rapporto come effetto di tale passaggio e la liquidazione dell'indennita di anzianita per il servizio anteriore, essendo in contrasto con il precetto inderogabile di cui all'art i120 cod civ, sono sostituite di diritto da quest'ultima disposizione. (V 877/69, mass n 339242).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)