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Sez. 2, Sentenza n. 877 del 20/03/1969 (Rv. 339242 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - FRAZIONAMENTI FITTIZI - PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - PROVA DELL'ANIMUS NOVANDI - CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DI CATEGORIA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339242-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - FRAZIONAMENTI FITTIZI - PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - PROVA DELL'ANIMUS NOVANDI - CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DI CATEGORIA - INSUFFICIENZA.*

Il principio dell'infrazionabilita della indennita di anzianita fa si che, ai fini del computo, debbano ritenersi irrilevanti i frazionamenti fittizi del rapporto, le sue vicende interne che non presentino i requisiti soggettivi ed oggettivi della novazione, in esse compresi i mutamenti di mansioni, di qualifica e di categoria, che, costituendo fenomeni evolutivi del rapporto, non incidono sulla sua continuita ed unicita. In particolare, il passaggio del lavoratore dalla categoria operaia a quella impiegatizia, non da luogo al frazionamento dell'indennita, ove non si accompagni ad altri elementi, da cui possa desumersi, per comune volonta delle parti, la novazione del vincolo. La prova relativa, da fornirsi dalla parte che deduce l'esistenza dell'intento novativo, non e, peraltro, desumibile dalla corresponsione dell'indennita di licenziamento al momento del passaggio di categoria, in quanto la disposizione del contratto collettivo che la prevede, essendo in contrasto con il precetto inderogabile dell'art. 2120 e sostituita di diritto da quest'ultima. (Conf. 367-68, mass. 331337 72-67, mass. 325717 V anche 2924-67, mass. N. 330587 2351-67, mass. 329600 1906-66, mass. N. 323705).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)