Sez. 3, Sentenza n. 815 del 17/03/1972 (Rv. 356991 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE DALL'AFFITTUARIO OLTRE L'IMPORTO DETERMINATO IN BASE ALLA LEGGE N 567 DEL 1962 - PREVENTIVA DETERMINAZIONE DEL CANONE DA PARTE DELLA SEZIONE SPECIALE AGRARIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - SCADENZA DEL BIENNIO DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE STABILITE DALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE - EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE DALL'AFFITTUARIO OLTRE L'IMPORTO DETERMINATO IN BASE ALLA LEGGE N 567 DEL 1962 - PREVENTIVA DETERMINAZIONE DEL CANONE DA PARTE DELLA SEZIONE SPECIALE AGRARIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - SCADENZA DEL BIENNIO DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE STABILITE DALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE - EFFETTI.*
In base all'art 8 della legge 12 giugno 1962, n 567, l'affittuario puo ripetere, in qualunque momento ed in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del contratto, le somme corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuto a norma della legge medesima. La suddetta facolta non e subordinata alla preventiva Determinazione del canone da parte della Sezione speciale agraria durante il biennio di applicazione delle tabelle stabilite dalla commissione tecnica provinciale. Pertanto, scaduto il biennio di applicazione delle tabelle, entrambe le parti decadono dall'Azione per la Determinazione del canone; ma mentre il concedente che non abbia tempestivamente proposto la relativa Azione, dovra eventualmente subire il canone nella misura pattuita (anche se inferiore al minimo tabellare), resta, invece, sempre salvo allo affittuario il diritto di ripetere, a norma dell'art 8, quanto abbia eventualmente corrisposto in eccedenza al massimo tabellare.*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)