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Sez. U, Sentenza n. 11089 del 12/12/1996 (Rv. 501257 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Alloggio di servizio - Assegnazione in relazione alle mansioni del dipendente - Controversie relative al rilascio - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Cessazione del rapporto di impiego e del fondamento dell'assegnazione - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501257-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La controversia relativa al rilascio di un alloggio di servizio, assegnato ad un pubblico dipendente al fine di agevolarne lo svolgimento delle mansioni e di assicurarne una maggiore presenza e una migliore reperibilità nel luogo di prestazione dell'attività lavorativa, inerisce ad un rapporto di pubblico impiego e rientra perciò nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, né in senso contrario rileva la deduzione di una sopravvenuta cessazione di un titolo valido per l'occupazione, quale l'estinzione del rapporto di pubblico impiego. (Nella specie, un ente pubblico aveva concesso l'uso dell'alloggio a un suo dipendente con mansioni di custode, e di addetto agli impianti elettrico e termico, del relativo stabile, e successivamente aveva adito per il rilascio il giudice ordinario deducendo che l'occupazione era senza titolo a seguito del passaggio del convenuto alle dipendenze di altra amministrazione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)