Sez. U, Sentenza n. 7941 del 27/03/2008 (Rv. 602347 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Personale cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 75 del 1980 e prima della entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Indennità di buonuscita - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto la riliquidazione della indennità di buonuscita - con inclusione nella base di calcolo della indennità integrativa speciale nella misura del sessanta per cento, corrisposta dall'OPAFS (Opera di Previdenza ed Assistenza per i Ferrovieri dello Stato) ovvero, dopo la soppressione di questa, da parte dello stesso datore di lavoro - al dipendente cessato dal servizio nel 1983, prima dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, che ha trasformato l'Azienda Autonoma in Ente delle Ferrovie dello Stato, rendendo privato - da pubblico che era - il rapporto di lavoro dei ferrovieri, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza che, per il periodo anteriore alla soppressione dell'OPAFS, a tanto osti l'art. 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (relativo alla giurisdizione della Corte dei conti sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'OPAFS in materia di prestazioni obbligatorie) il quale è stato abrogato dall'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di indennità di buonuscita e di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1973 num. 829 art. 44 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)