Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 05/11/1968 (Rv. 336935 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE -ESTINZIONE DEL PROCESSO- IN GENERE - PER MORTE DI UNA PARTE - ISTANZA DEGLI EREDI - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE -ESTINZIONE DEL PROCESSO- IN GENERE - PER MORTE DI UNA PARTE - ISTANZA DEGLI EREDI - NECESSITA.*
L'Estinzione del processo non riassunto tempestivamente dopo l'interruzione per morte di una parte, puo essere dichiarata solo su istanza degli eredi di quest'ultima(a favore dei quali l'istituto della interruzione e preordinato) e non anche su istanza della controparte. (V. 1668-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)