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Sez. 3, Sentenza n. 708 del 16/02/1977 (Rv. 384285 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA INTERRUZIONE - ECCEZIONE - LEGITTIMAZIONE DEGLI EREDI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE - LEGITTIMAZIONE DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384285-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA INTERRUZIONE - ECCEZIONE - LEGITTIMAZIONE DEGLI EREDI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE - LEGITTIMAZIONE DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE - ESTENSIONE.*

Mentre l'irritualita della continuazione del processo, nonostante la sua interruzione per morte di una parte prima della Costituzione, puo essere fatta valere soltanto dagli eredi del defunto, l'eccezione di Estinzione del processo medesimo, per non essere stato proseguito o riassunto, dopo l'interruzione, nel termine perentorio di sei mesi (art 305 cod proc civ), puo essere dedotta da tutte le 'parti interessatè, ai sensi dell'art 307 quarto comma cod proc civ, e, quindi, anche da una parte diversa da quella nei cui confronti si e verificato l'evento interruttivo. (Conf 1521/74, mass n 369656; (Conf 3767/71, mass n 355592; (Conf 45/67, mass n 325670; (contra 3654/68, mass n 336935).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)