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Sez. 2, Sentenza n. 815 del 28/01/1983 (Rv. 425564 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PRIMA DELLA SUA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - IRRITUALE CONTINUAZIONE DEL PROCESSO - RELATIVA ECCEZIONE - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEI SOLI EREDI DEL DEFUNTO.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425564-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PRIMA DELLA SUA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - IRRITUALE CONTINUAZIONE DEL PROCESSO - RELATIVA ECCEZIONE - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEI SOLI EREDI DEL DEFUNTO.*

Mentre l'irritualità della continuazione del processo, nonostante la sua interruzione per morte di una parte prima della Costituzione, può essere fatta valere soltanto dagli eredi del defunto, l'eccezione di Estinzione del processo medesimo, per non essere stato riassunto, dopo l'interruzione, nel termine perentorio di sei mesi (art. 305 cod. proc. civ.), può essere dedotta da tutte le parti interessate, ai sensi dell'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ., e, quindi, anche da una parte diversa da quella nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo. (Conf 708/77, mass n 384285; (Conf 1521/74, mass n 369656; (Conf 3767/71, mass n 355592; (contra 3654/68, mass n 336935).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)