Sez. 1, Ordinanza n. 20174 del 16/06/2026 (Rv. 678519-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Appello (Reclamo) innanzi a giudice diverso, per territorio o grado, da quello ex art. 341 c.p.c. - Rimedi - "Translatio iudicii" - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
In tema di impugnazioni, l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c., non determina l'inammissibilità del gravame, essendo idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la valutazione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, attesa la necessarietà della proposizione avanti alla Corte d'appello, il reclamo promosso avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata emessa dallo stesso Tribunale, in quanto avrebbe dovuto essere concesso un termine per la riassunzione della causa avanti al giudice funzionalmente competente).
Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)