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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15463 del 21/07/2020 (Rv. 658735 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Impugnazione davanti al giudice incompetente - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - "Translatio iudicii" - Configurabilità - Questione di competenza – Idoneità – Rimedi esperibili - Regolamento di competenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658735-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii"; ne consegue che, avverso il provvedimento che erroneamente dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione, è esperibile il rimedio del regolamento necessario di competenza. (Nella specie, il provvedimento di rigetto dell'istanza di dilazione per l'accettazione dell'eredità era stato reclamato non già davanti al tribunale in composizione collegiale ex art. 749, comma 3, c.p.c., ma alla corte d'appello, che lo aveva dichiarato inammissibile; la S.C., investita con regolamento di competenza, ha censurato la decisione nella parte relativa all'inammissibilità, rimettendo le parti davanti al giudice competente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 749 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 749 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)