diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 273 del 30/01/1967 (Rv. 326066 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - INOSSERVANZA - NON RILEVABILITA DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1967-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326066-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - INOSSERVANZA - NON RILEVABILITA DI UFFICIO.*

Le limitazioni legali all'ammissione della prova testimoniale non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettate soltanto per la tutela di interessi privatistici, onde l'inosservanza di tali limitazioni non e rilevabile di ufficio ma deve essere espressamente dedotta dalla controparte ed in difetto di opposizione la prova raccolta deve ritenersi definitivamente acquisita e valida ai fini del decidere. (Cfr.322840, 2273-65, 1679-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)