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Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 (Rv. 582434 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Procedimento civile - Comparsa - Conclusionale - Termine - Natura - Ordinatorio - Conseguenze - Inosservanza del termine - Nullità della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582434-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Il termine fissato dall'art. 190 cod. proc. civ. (nella formulazione precedente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990) per il deposito delle comparse conclusionali non è perentorio, bensì ordinatorio, per cui il tardivo deposito, tanto più se non eccepito dalla parte interessata nell' udienza di discussione, non può comportare la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)