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Sez. 3, Sentenza n. 7516 del 12/08/1997 (Rv. 506699 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Termine, nel testo (art. 190 cod. proc. civ.) anteriore alla riforma (legge 353 del 1990) - Disponibilità delle parti - Ragioni - Osservanza - Riferimento alla data di effettiva discussione della causa.
Stato
decisa il 1997-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506699-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE

Il termine per il deposito della comparsa conclusionale, previsto dall'art. 190, secondo comma, nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, era ordinatorio e stabilito per lo svolgimento della difesa delle parti, che infatti potevano disporne nei limiti di cui all'ultimo comma dello stesso articolo; pertanto per l'osservanza di tale termine occorreva riferirsi all'effettiva data di discussione della causa, e non a quella originariamente fissata, e poi rinviata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 190, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)