Sez. 3, Sentenza n. 7516 del 12/08/1997 (Rv. 506699 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Termine, nel testo (art. 190 cod. proc. civ.) anteriore alla riforma (legge 353 del 1990) - Disponibilità delle parti - Ragioni - Osservanza - Riferimento alla data di effettiva discussione della causa.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE
Il termine per il deposito della comparsa conclusionale, previsto dall'art. 190, secondo comma, nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, era ordinatorio e stabilito per lo svolgimento della difesa delle parti, che infatti potevano disporne nei limiti di cui all'ultimo comma dello stesso articolo; pertanto per l'osservanza di tale termine occorreva riferirsi all'effettiva data di discussione della causa, e non a quella originariamente fissata, e poi rinviata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 190, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)