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Sez. 3, Sentenza n. 3547 del 13/02/2009 (Rv. 606979 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Azione di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e dell'assicuratore di questo, entrambi stranieri - Difetto di azione diretta nei confronti dell'U.C.I. ai sensi dell'art. 6 legge n.990 del 1969, come modificato dall'art. 1 legge n.242 del 1990 ("ratione temporis" vigente) - Notificazione dell'atto di citazione nel domicilio legale dell'U.C.I. - Inesistenza - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606979-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)

In tema di assicurazione obbligatoria per i sinistri stradali, nel caso in cui il danneggiato abbia promosso azione di responsabilità aquiliana ai sensi dell'articolo 2054 cod. civ. nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e dell'assicuratore di questo, entrambi stranieri, senza esercitare l'azione diretta nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242 - "ratione temporis" vigente - , sussiste nullità radicale del procedimento e della sentenza qualora l'atto di citazione sia stato notificato ai suddetti convenuti nel domicilio legale dell'U.C.I., invece che a norma dell'art. 142 cod. proc. civ.. La notificazione in tal modo eseguita, poiché indirizzata in altro luogo, che nessuna relazione ha con i destinatari dell'atto, deve, infatti, ritenersi inesistente e come tale inidonea ad instaurare un valido rapporto processuale tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 242 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)