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Sez. 3, Sentenza n. 8080 del 31/03/2007 (Rv. 598474 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Straniero - Azione diretta contro l'UCI e aquiliana contro lo straniero - Responsabilità per il danno - Notificazione della citazione - Modalità - Omissione - .
Stato
decisa il 2007-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598474-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ove siano proposte contestualmente azione diretta contro l'UCI e azione di responsabilità aquiliana contro il cittadino straniero, la notificazione della citazione nei confronti di questo, va eseguita con le modalità prescritte dall'art.142cod.proc.civ.. Ne consegue che l'inesistenza della notificazione della citazione perchè fatta solo contro l'UCI comporta l'impossibilità di decidere la causa promossa contro lo straniero, non anche quella promossa contro l'UCI, per la quale è integro il contraddittorio, con l'ulteriore conseguenza, trattandosi di cause scindibili, per il giudice di primo grado, di dover dichiarare tale inesistenza e decidere la causa avente ad oggetto l'azione diretta contro l'UCI, e per il giudice di appello, quando il primo giudice non abbia rilevato l'inesistenza e abbia deciso entrambe le cause, di dover dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all'azione di responsabilità promossa contro lo straniero e decidere l'altra causa.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)