Sez. 3, Sentenza n. 259 del 12/01/1999 (Rv. 522223 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Stranieri - Domiciliazione in Italia ex art. 6 della legge n. 990 del 1969 - Notificazione della domanda presso l'U.C.I. al proprietario del veicolo - Nella qualità di litisconsorte necessario ex art. 23 legge n. 990 del 1969 - Ammissibilità - Quale convenuto nell'azione ex art. 2054 cod. civ. - Inesistenza - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)
A norma dell'art. 6 della legge n. 990 del 1969, l'assicurato straniero e il suo assicuratore si intendono domiciliati "ex lege" presso l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) ai fini delle controversie attinenti al rapporto di assicurazione obbligatoria r.c.a. Ciò comporta che, nell'ambito dell'azione diretta proposta nei confronti dell'U.C.I., la notificazione all'assicurato straniero, nella sua qualità di litisconsorte necessario ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 va effettuata presso l'UCI, mentre qualora si proponga l'azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 nei confronti dello straniero, proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione deve essere effettuata secondo le regole generali a norma dell'art. 142 cod. proc. civ. (nel caso di specie, la S.C., rilevato che con lo stesso atto introduttivo era stata proposta sia l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che l'azione ex art. 2054 nei confronti del proprietario e che la notificazione relativamente ad entrambe le azioni era stata effettuata presso il domiciliatario "ex lege", ha ritenuto valida la notificazione ai fini dell'integrazione del contraddittorio e inesistente la notificazione relativamente all'azione ex art. 2054 cod. civ.)
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)