Sez. 2, Sentenza n. 2787 del 23/07/1969 (Rv. 342540 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
A norma dell'art. 10 del RDL 14 aprile 1939, n. 636, il presupposto fondamentale della riduzione della capacita di guadagno e costituito dalle condizioni psico-fisiche dell'assicurato tuttavia, quando si e in presenza di infermita di intensita e di consistenza tali che la riduzione medesima sia anche causalmente riconducibile alle dette condizioni, l'entita della diminuzione della capacita di guadagno va determinata tenendo conto non soltanto del grado di invalidita e della sua incidenza sulla capacita generica di lavoro, ma altresi delle altre condizioni soggettive ed estrinseche, - per le quali l'eta ed i fattori ambientali ed economico-sociali - che rendano piu difficile se non addirittura impossibile l'assorbimento sul mercato del lavoro della residua capacita lavorativa. Infatti, benche tali condizioni soggettive ed estrinseche non siano da sole decisive, esse debbono tuttavia essere valutate, come causa concorrente con il particolare stato di salute del soggetto, a determinare l'incapacita di guadagno. (V. 3177-68, massima n. 336098 2432-68, massima n. 334833 1176-68, massima n.332674 2630-67, massima n.330018 1272-67, massima n.327807 732-67, massima n. 326780).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)