Sez. 2, Sentenza n. 732 del 31/03/1967 (Rv. 326780 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE - CRITERI DI ACCENTRAMENTO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE - CRITERI DI ACCENTRAMENTO.*
Agli effetti dell'articolo 10 RDL 14 aprile 1939, n 636, la valutazione dell'invalidita dell'assicurato, ai fini della concessione della pensione, va determinata tenendo conto non solo del grado d'invalidita e della sua incidenza sulla capacita generica di lavoro, ma anche di altre condizioni soggettive del lavoratore, quali l'eta, le attitudini tecnico-professionali, nonche di altri fattori ambientali ed economico-sociali, che possono influire sulla concreta possibilita di utile impiego delle residue energie del lavoratore, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in modo continuativo ed in grado tale da consentire un guadagno superiore al terzo di quello ordinario. Capacita di guadagno e capacita di lavoro non si identificano, in quanto la prima, involgendo un concetto piu ampio, e influenzata non solo dalla seconda, ma anche dagli altri fattori estrinseci sopra indicati; pertanto non e escluso che, nonostante l'invalidita fisica, il lavoratore possa dall'utilizzazione delle sue residue energie, in modo non usurante e confacente alle sue attitudini, ricavare un guadagno superiore al terzo di quello ordinario. (Cfr 325253).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)