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Sez. L, Sentenza n. 20994 del 12/10/2010 (Rv. 615529 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termine decennale - Natura e funzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615529-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Il termine decennale di cui all'art. 83 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, entro il quale si può procedere, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è né di prescrizione, né di decadenza, non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto avendo solo la funzione di delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poiché la legge collega al trascorrere del tempo, con decorrenza della maturazione del diritto, una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne consegue che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale possono aver luogo oltre il termine decennale se relative a modifiche intercorse entro il suddetto limite temporale. Tuttavia qualora, anteriormente al suddetto termine, si sia accertato, in sede di revisione della rendita, un miglioramento dell'attitudine al lavoro tale da ridurre la percentuale d'inabilità al lavoro al di sotto della soglia della giuridica rilevanza (nella specie, al cinque per cento) e in tale spazio si sia conservata fino alla scadenza del decennio, si determina l'irreversibile estinzione del diritto alla rendita risultando irrilevante l'eventuale riduzione dell'attitudine al lavoro sopraggiunta oltre il decennio, trattandosi di una nuova situazione materiale, estranea al preesistente diritto.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)