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Sez. L, Sentenza n. 1013 del 16/02/1979 (Rv. 397207 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRORI DI CONTEGGIO FRUTTO DI UNA SVISTA MATERIALE DEL GIUDICE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397207-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ERRORI DI CONTEGGIO FRUTTO DI UNA SVISTA MATERIALE DEL GIUDICE - INCLUSIONE.*

L'errore di fatto che puo dar luogo alla revocazione non consiste nell'inesatto apprezzamento delle risultanze di causa, ma deve essere il prodotto dell'errata percezione delle cose, di una svista materiale del giudice, che costituisca il motivo essenziale della decisione e che si presenti con caratteri di evidenza e rilevabilita immediata. Pertanto, gli errori di conteggio che presentino le enunciate caratteristiche non sono deducibili con lo strumento del ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)