Sez. 1, Sentenza n. 1379 del 08/02/2000 (Rv. 533597 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Condizioni patrimoniali dell'ex coniuge onerato - Incrementi configuranti sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio - Rilevanza - Incrementi derivanti da personali capacità ed impegno profuso nel lavoro, e non a progressione automatica di carriera - Esclusione dalla nozione di sviluppo normale di attività lavorativa - Legittimità - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Al fine della determinazione dell'assegno divorzile, il giudice di merito deve determinare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest'ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia. Questa va valutata, peraltro, anche con riferimento ai miglioramenti reddituali dell'ex coniuge dovuti al prevedibile sviluppo di situazioni e aspettative già presenti durante la convivenza matrimoniale, in quanto collegati alla sua attività lavorativa, e non aventi carattere di eccezionalità, in quanto non connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S. C. ha cassato la decisione della Corte di merito, la quale aveva escluso che si potesse prendere in considerazione, ai fini della liquidazione dell'assegno divorzile, l'incremento reddituale dell'ex coniuge funzionario di banca, la cui promozione non era dovuta ad automatismi di carriera, ma alle sue personali capacità, senza fornire alcuna motivazione in ordine al ritenuto carattere eccezionale ed imprevedibile della progressione di cui si trattava.)
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)