Sez. L, Sentenza n. 6909 del 20/03/2009 (Rv. 608059 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Integrale soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. (Nella specie, in controversia avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di compenso supplementare dovuto per le giornate festive in ragione della coincidenza della festività con la giornata di domenica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ragione di un sopravvenuto accordo sindacale, laddove, però i lavoratori appellanti avevano contestato sia l'opponibilità nei loro confronti di detto accordo, sia le modalità di pagamento dilazionato in esso previsto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)