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Sez. L, Sentenza n. 2226 del 29/03/1985 (Rv. 440107 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MODIFICHE ALLE PATTUIZIONI ORIGINARIE IN PENDENZA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440107-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MODIFICHE ALLE PATTUIZIONI ORIGINARIE IN PENDENZA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*

Nel corso del rapporto di lavoro, le parti ben possono stabilire nuovi patti e con essi attuare consensualmente le modifiche al contenuto del rapporto che ritengano più opportune, incidendo anche sulla retribuzione spettante al lavoratore, dal momento che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale per il quale la volontà negoziale del dipendente sarebbe sempre e totalmente soppressa nella presunzione assoluta di una sua non libera manifestazione di volontà (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il conglobamento dell'indennità di mensa nella retribuzione annua fosse avvenuto con il consenso del lavoratore, desunto non dal semplice silenzio ma da un comportamento concludente protrattosi per un tempo particolarmente lungo). (V 2489/81, mass n 413272; (V 4505/78, mass n 394174; (V 3304/78, mass n 392729).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)