Sez. 1, Sentenza n. 4270 del 23/02/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153389 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - PENA - DIMINUZIONE - PER CONCESSIONE ATTENUANTI - MOTIVAZIONE ANALITICA SULLA DIMINUZIONE DELLA PENA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - PENA - DIMINUZIONE - PER CONCESSIONE ATTENUANTI - MOTIVAZIONE ANALITICA SULLA DIMINUZIONE DELLA PENA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il giudice, nella motivazione della sentenza, non è tenuto ad indicare le ragioni per cui non applica la maggiore diminuzione possibile per effetto delle concesse attenuanti, sufficiente essendo che stabilisca le diminuzioni nei limiti consentiti e nella misura che gli appare equa e proporzionale, in modo da dimostrare di aver esercitato il suo potere discrezionale senza sconfinare in arbitrio. (V mass n 152332 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)