Sez. 3, Sentenza n. 3588 del 28/05/1986 (Rv. 446507 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - RIPETIZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1969 - TERMINE - DECORRENZA - RAPPORTO DI FATTO - RILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - RIPETIZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1969 - TERMINE - DECORRENZA - RAPPORTO DI FATTO - RILEVANZA.*
Poiché la ratio della disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 833 del 1969 - in forza della quale il conduttore può ripetere, con Azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, le somme corrisposte al locatore in violazione del divieto di aumento del canone - è quella di consentire al conduttore stesso di far valere il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, senza la remora che il locatore possa agire in ritorsione nei suoi confronti, il termine dei sei mesi va computato dal momento in cui cessa il rapporto di fatto tra il conduttore e la cosa locata e cioè allorquando questa viene posta nella disponibilità del locatore, ancorché il contratto non sia ancora scaduto ed il conduttore continui a corrispondere il canone, non essendovi necessariamente coincidenza tra riconsegna dell'immobile e cessazione del rapporto locatizio.*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)