Sez. 3, Sentenza n. 8077 del 04/10/1994 (Rv. 488001 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE | Aumenti illegali - Ripetizione ex art. 8 della legge n. 833 del 1969 - Termine di sei mesi - Decorrenza - Sospensione del termine durante il periodo feriale.
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE
Poiché la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8 legge 26 novembre 1969 n. 833 in forza della quale il conduttore può ripetere con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato le somme corrisposte al locatore in violazione del divieto di aumento del canone è quella di consentire al conduttore stesso di far valere il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte senza la remora che il locatore possa agire in ritorsione nei suoi confronti, il termine di sei mesi va computato dal momento da cui cessa il rapporto di fatto fra i conduttore e la cosa locata, non coincidendo necessariamente la riconsegna dell'immobile con la cessazione del rapporto locatizio. Ne deriva, ai fini della decorrenza del termine suindicato, che non assume rilievo decisivo la riconsegna di un esemplare delle chiavi dell'alloggio da parte dell'inquilino quando questi abbia continuato a mantenere occupato l'immobile, occorrendo invece avere riguardo alla data di sgombero dei locali, poiché solo a tale momento il conduttore può agire libero da ogni condizionamento. L'anzidetto termine semestrale avendo natura processuale, posto che l'osservanza di esso condiziona la proponibilità dell'azione giudiziaria da parte dell'inquilino, resta sospeso durante il periodo feriale a norma della legge n. 742/69.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)