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Sez. 2, Sentenza n. 2751 del 04/05/1982 (Rv. 420622 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO DEL MURO PERIMETRALE - ESTENSIONE E LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420622-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO DEL MURO PERIMETRALE - ESTENSIONE E LIMITI.*

Con riguardo al muro perimetrale di un edificio condominiale, il quale è oggetto di comunione per tutta la sua estensione, ivi comprese le parti corrispondenti a piani e ad appartamenti di proprietà individuale, l'utilizzazione del singolo partecipante deve ritenersi, preclusa non solo quando ne alteri la destinazione od impedisca agli altri condomini un pari uso (art. 1102 cod. civ.), ma anche quando implichi una lesione del diritto di altro partecipante sul bene di sua proprietà esclusiva (nella specie, trattandosi di una scala esterna che toglieva luce ed aria ad un sottostante appartamento). (V 1675/79, mass n 398028; (V 1144/79, mass n 397353).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)