Sez. 5, Sentenza n. 17729 del 30/07/2009 (Rv. 609298 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di rettifica - Ritenuta fittizietà di un'operazione di acquisto - Recupero a tassazione dei costi - Correlativa riduzione dei ricavi - Obbligatorietà - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di accertamento dell'IVA, qualora l'Amministrazione, in sede di rettifica, ritenendo fittizia (oggettivamente o soggettivamente) un'operazione di acquisto, recuperi a tassazione i costi, non deve correlativamente ridurre i ricavi, non sussistendo automatismo tra la ritenuta fittizietà e tale riduzione, né competendo, in ogni caso, all'Amministrazione, in sede di accertamento, indagare riguardo alla eventuale non veridicità delle registrazioni del contribuente per quanto a lui sfavorevoli.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)